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Política

Lettera Arggiornata

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Avv. Vincenzo Di Martino

Caracas, 28 novembre 2025

Alla cortese attenzione di:

Console Generale d’Italia in Caracas – Dott. Jacopo Martino

Ambasciatore d’Italia in Venezuela – Dott. Giovanni De Vito

Direzione Generale per gli Italiani all’Estero (DGIT – MAECI)

Presidente CGIE – Dott.ssa Maria Chiara Prodi

Presidente COMITES Caracas – Dott. Carlo Villino

Oggetto: Richiesta formale di dichiarazione di decadenza del Sig. Antonio Iacchini dalla
carica di membro COMITES e CGIE per perdita della residenza effettiva nella circoscrizione
consolare – Erroneità del richiamo al limite dei 12 mesi ex DPR 223/1989

Egregi Signori,
con la presente intendiamo sottoporre alla Vostra attenzione una situazione che, alla luce
della normativa vigente e della prassi interpretativa ufficiale, impone la decadenza dalla
carica del Sig. Antonio Iacchini, membro del COMITES di Caracas e del CGIE, per perdita del
requisito essenziale della residenza effettiva nella circoscrizione consolare.
Secondo i dati in nostro possesso, il Sig. Iacchini risulta assente dal territorio venezuelano
dal 14 dicembre 2024, senza rientri, e quindi da oltre undici mesi; la sua partecipazione alla
vita del Comitato è avvenuta quasi esclusivamente in forma telematica, mentre la dimora
abituale e il centro dei suoi interessi personali e sociali risultano essersi stabiliti fuori dalla
circoscrizione (verosimilmente in Italia).
In tale contesto, la scelta di non dichiararne la decadenza e di attendere il decorso di dodici
mesi richiamando l’art. 32 del DPR 223/1989 appare giuridicamente infondata, non
conforme alla legge speciale sui COMITES e contraria ai principi di buon andamento e
imparzialità dell’azione amministrativa.

  1. La legge sui COMITES: la decadenza è automatica in caso di trasferimento di residenza

La Legge 23 ottobre 2003, n. 286 (“Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani
all’estero”), all’art. 8, comma 3, stabilisce espressamente che è causa di decadenza dalla
carica il “trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui [il componente]
era stato eletto”. La norma non richiede una formale cancellazione anagrafica, né un atto
espresso di rinuncia: è sufficiente che la residenza, di fatto, non sia più nella circoscrizione
consolare.

  1. La nozione civilistica di residenza: art. 43 c.c. e giurisprudenza
    L’art. 43 del Codice Civile definisce la residenza come la “dimora abituale della persona”.
    Dottrina e giurisprudenza precisano che la residenza non è un mero dato anagrafico, ma
    una situazione di fatto, determinata dal luogo in cui si svolge in via abituale la vita
    quotidiana; conta l’elemento oggettivo della presenza stabile e continuativa e l’elemento
    soggettivo dell’intenzione di vivere stabilmente in quel luogo; residenza civilistica e
    residenza anagrafica non coincidono necessariamente.
    Nel caso di specie, l’assenza prolungata, la mancanza di dimora stabile in Venezuela e la
    presenza di attività e legami personali prevalenti fuori dalla circoscrizione portano a
    concludere che la residenza effettiva del Sig. Iacchini non è più nella circoscrizione
    consolare di Caracas. Di conseguenza, appare integrata la causa di decadenza immediata
    prevista dalla legge 286/2003.
  2. Perché il richiamo al DPR 223/1989 (12 mesi) è giuridicamente errato
    È stato riferito che, in risposta alla richiesta di dichiarare la decadenza, è stato richiamato
    l’art. 32 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, relativo allo schedario della popolazione
    temporanea e alla cosiddetta “residenza temporanea” fino a 12 mesi. Tale impostazione non
    è condivisibile per tre motivi: (a) il DPR 223 disciplina il regolamento anagrafico dei
    Comuni e non i requisiti per l’elettorato o la permanenza in carica degli organi elettivi
    all’estero; (b) la norma speciale prevale su quella generale; (c) l’Autorità consolare non può
    sospendere l’applicazione della legge speciale.
  3. DPR 395/2003: competenza del COMITES a dichiarare la decadenza e ruolo del Console
    Il DPR 29 dicembre 2003, n. 395 prevede che il COMITES giudica delle cause di ineleggibilità
    e incompatibilità e, ove accertate, procede a contestarle e a dichiarare la decadenza. Contro
    la delibera è ammesso ricorso. La legge stabilisce inoltre che i membri decaduti sono
    sostituiti con decreto dell’Autorità consolare. Nel caso di specie, il COMITES di Caracas ha
    già deliberato la decadenza del Sig. Iacchini con voto favorevole di 8 membri su 11; il ruolo
    del Console è quindi vincolato.
  4. Obbligo di concludere il procedimento e responsabilità per inerzia
    La Legge 7 agosto 1990, n. 241 impone l’obbligo di concludere il procedimento
    amministrativo entro un termine determinato e individua profili di responsabilità in caso di

ritardo. Nel caso in esame, vi è segnalazione formale della perdita di residenza effettiva, vi è
delibera del COMITES e la legge stabilisce che la residenza fuori circoscrizione comporta
decadenza immediata.

Richieste
Alla luce di quanto sopra, si chiede:

  1. Al Console Generale d’Italia in Caracas, di procedere alla formale dichiarazione di
    decadenza del Sig. Antonio Iacchini e alla nomina del primo dei non eletti.
  2. Al Presidente del CGIE e alla DGIT–MAECI, di avviare l’istruttoria per la decadenza anche
    dalla carica di consigliere CGIE.
  3. All’Ambasciata d’Italia in Venezuela, di vigilare sulla corretta e tempestiva applicazione
    della normativa.
    Distinti saluti.
    Avv. Vincenzo Di Martino
    Membro comites caraacs
    Avv Luigi Bartolomeo
    Studio legale Bartolomeo napoli

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