Riconoscimento della Cittadinanza Italiana “ IUS SANGUINIS:
1) IL FIGLI NATI DA GENITORI ITALIANI, IN POSSESSO Della cittadinanza italiana, anche se CITTADINO dal Paese dove e nato, e anche cittadino italiano per sangue. Si tratta di un Il criterio misto, per cui sono considerati doppi cittadini. Il nostro ordinamento, cosi come quello europeo in genere, privilegiato il criterio” ius sanguinis.”
Pertanto: Il cittadino nato all’estero di padre italiano residente all’estero o residente in Italia, di madre italiana (dal primo gennaio 1948) e anche cittadino italiano.
La procedura di legge ad oggi non sono cambiate:
– Presentare: ai Consolati di prima categoria, il riconoscimento dello “Status civitas” italiano, a tal fine deve presentare e documentare la discendenza da avo italiano, per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Quello per discendenza per via materna, già maggiorenne alla data del 21 aprile 1983, va considerato cittadino italiano.
Attenersi nelle norme e disposizione del Ministero degli interni e quelli dettate dal Ministero degli Affari Esteri attraverso tramite i consolati di prima categoria.